COMUNE DI ALIA

(Provincia Regionale di Palermo)

 

 

 

 

Regolamento per l'applicazione

 della tassa smaltimento

 rifiuti solidi urbani

 

 

 

 

 

Indice sistematico

 

Art. 1 – Istituzione della tassa ………………………………………………………...1

Art .2 -  Servizio di nettezza urbana ……………………………………………….….1

Art. 3 – Contenuto del regolamento……………………………………………….…  1

Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa………....2

Art. 5 – Esclusioni dalla tassa…………………………………………………….……2

Art. 6 – commisurazione della tassa…………………………………………….……..4

Art. 7 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio….…… 4

Art. 8 – Parti comuni del condominio………………………………………….………5

Art. 9 – Classi di contribuenza……………………………………………….………   5

Art. 10 –Esenzioni………………………………………….…………………………..7

Art. 11 – Riduzioni……………………………………………………………………..7

Art. 12 –Tassa giornaliera di smaltimento …………………………………….…….8

Art. 13 –Denunce……………………………………………………………………  . 9

Art. 14 - Decorrenza della tassa ……………………………………………………10

Art. 15 – Mezzi di controllo …………………………………………………………..11

Art. 16 -  Sanzioni……………………………………………………………………..11

Art. 17 -  Accertamento, riscossione e contenzioso………………………………..11

Art. 18 – Entrata in vigore……………………………………………………………..12

 

  

Art.1

Istituzione della tassa

 

  1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell’art. 39 della Legge 22, febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

 

Art.2

Servizio di nettezza urbana

 

  1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall’apposito Regolamento adottato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915,  in conformità dell’art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

 

Art.3

Contenuto del Regolamento

 

  1. il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l’applicazione del tributo.

 

Art.4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.

 

  1. L’individuazione dei presupposti che determinano l’applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi rinvio.
  2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

 

Art.5

Esclusioni dalla tassa

 

  1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità.
  2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

 

a) centrali termiche e locali riservati ad  impianti   tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente  alla parte del locale con altezza inferiore o uguale  a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 117 del Codice Civile con l’eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, luce, acqua);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

 

Tali circostanze debbono essere indicate  nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

 

         3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

 

a)      i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b)      i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

 

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

 

5. Per le attività soggette alla produzione di rifiuti speciali tossici e nocivi, (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie di cui si producono tali rifiuti, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una detassazione nella misura del 30%, fermo restando che la detassazione viene accordata a  richiesta di parte e a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei predetti rifiuti.

 

Art.6

Commisurazione della tassa

 

1.      La tassa a norma del 1° comma dell’art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di  uso  cui i medesimi sono destinati  nonché il costo dello smaltimento.

2.      La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadro si trascurano, quelli superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3.      Nelle unità immobiliari adibiti a civile abitazione in cui sia svolta anche un attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

 

Art.7

Applicazione della tassa  in funzione dello svolgimento del servizio

 

1.      La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti  solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2.      Fermo restando  che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:

a)      in misura pari al 40%  della tariffa, se  la distanza dal più  vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata  o di fatto servita non supera 1.000 mt;

b)      In misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza fino a 1500 mt.

c)      In misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 2000 mt.

 

3.      Le condizioni previste al comma 4 dell’art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante. Comunicazione scritta da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4.      In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5.      Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l’impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

 

Art. 8

Parti comuni del condominio

 

1.      Negli alloggi  in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell’art. 5, comma 2, punto c).

2.      Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il seguente prospetto:

 

aumento del 2% agli alloggi siti in edifici sino a 18  condomini

aumento del 4% agli alloggi siti in edifici sino a 12  condomini

aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 6    condomini

 

Art.9

Classi di contribuenza

 

  1. Fino all’adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall’attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 507 1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall’art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal vigente regolamento:

 

classe

Immobile

Tariffa per m.q. determinate per l'anno 2008  

CLASSE I

Locali destinati ad uso abitazione

€. 1,24

CLASSE II

Locali destinati ad uso commerciali - negozi - magazzini - depositi - barbieri - ecc.

€. 1,65

CLASSE III

Locali destinati ad di pubblici uffici - Studi professionali - Istituti di credito e di assicurazione.

€. 2,06

 

Art.10

Esenzioni

 

1.      Sono esenti dalla tassa:

 

-         Le Chiese aperte al Culto;

-         Gli istituti di assistenza e beneficenza;

-         Gli istituti di istruzione pubblica;

-         Gli edifici destinati alle Forze dell’Ordine;

-         Gli Enti morali esistenti nel nostro territorio, a condizione che il Comune possa utilizzare i locali per le pubbliche assemblee, gratuitamente ( deliberazione di C.C. n.50 del 23.06.2005).

 

Art.11

Riduzioni

 

1.  Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

 

2.      Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3.      La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto notata nel caso di:

 

a)      abitazioni con unico occupante. 30%;

b)      agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 30%;

c)      locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei  mesi  dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30%;

d)      abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune 30%;

e)      utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

f)        attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 67, punto 2 del D.L. n. 507/1993: 20%;

 

4.      Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

 

Art.12

Tassa giornaliera di smaltimento

 

  1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
  2. E’ temporaneo l’uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell’anno.
  3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci  corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo percentuale del 50%.
  4. L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all’art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
  5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
  6. Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

 

Art.13

Denunce

 

  1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
  2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse.
  3. E’ fatto obbligo all’amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
  4. La denuncia deve contenere:

 

a)      l’indicazione del codice fiscale;

b)      cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c)      per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione la sede, e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d)      l’ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinati;

e)      la data di inizio della condizione o occupazione dei locali e delle aree;

f)        la provenienza;

g)      la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

 

  1. L’ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

 

Art.14

Decorrenza della tassa

 

  1. La tassa ai sensi dell’art.64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
  2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.
  3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre  solare successivo a quello in cui la denuncia viene  presentata.
  4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante.
  5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall’ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest’ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

 

Art.15

Mezzi di Controllo

 

  1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l’ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall’art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall’art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

 

Art.16

Sanzioni

 

  1. Per le violazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, punite con l’applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

 

Art.17

Accertamento, riscossione e contenzioso

 

  1. L’accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall’art. 17 e dell’art 72 del D.Lgs. 507/1993.
  2. Il contenzioso, fino all’insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell’art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell’art. 20 del  D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

 

Art. 18

Entrata in vigore

 

1.  Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l’eccezione di quelle previste in attuazione degli art. 59, comma 2, secondo periodo, 63 commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3,4,5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.

 

 

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