
COMUNE DI ALIA
(Provincia Regionale di Palermo)
Regolamento per l'applicazione
della tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani
Indice sistematico
Art. 1 – Istituzione della tassa ………………………………………………………...1
Art .2 - Servizio di nettezza urbana ……………………………………………….….1
Art. 3 – Contenuto del regolamento……………………………………………….… 1
Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa………....2
Art. 5 – Esclusioni dalla tassa…………………………………………………….……2
Art. 6 – commisurazione della tassa…………………………………………….……..4
Art. 7 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio….…… 4
Art. 8 – Parti comuni del condominio………………………………………….………5
Art. 9 – Classi di contribuenza……………………………………………….……… 5
Art. 10 –Esenzioni………………………………………….…………………………..7
Art. 11 – Riduzioni……………………………………………………………………..7
Art. 12 –Tassa giornaliera di smaltimento …………………………………….…….8
Art. 13 –Denunce…………………………………………………………………… . 9
Art. 14 - Decorrenza della tassa ……………………………………………………10
Art. 15 – Mezzi di controllo …………………………………………………………..11
Art. 16 - Sanzioni……………………………………………………………………..11
Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso………………………………..11
Art. 18 – Entrata in vigore……………………………………………………………..12
Art.1
Istituzione della tassa
Art.2
Servizio di nettezza urbana
Art.3
Contenuto del Regolamento
Art.4
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.
Art.5
Esclusioni dalla tassa
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 117 del Codice Civile con l’eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, luce, acqua);
f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
b) i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività soggette alla produzione di rifiuti speciali tossici e nocivi, (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie di cui si producono tali rifiuti, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una detassazione nella misura del 30%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei predetti rifiuti.
Art.6
Commisurazione della tassa
1. La tassa a norma del 1° comma dell’art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadro si trascurano, quelli superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibiti a civile abitazione in cui sia svolta anche un attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
Art.7
Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:
a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1.000 mt;
b) In misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza fino a 1500 mt.
c) In misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 2000 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell’art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante. Comunicazione scritta da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l’impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
Art. 8
Parti comuni del condominio
1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell’art. 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il seguente prospetto:
aumento del 2% agli alloggi siti in edifici sino a 18 condomini
aumento del 4% agli alloggi siti in edifici sino a 12 condomini
aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini
Art.9
Classi di contribuenza
|
classe |
Immobile |
Tariffa per m.q. determinate per l'anno 2008 |
|
CLASSE I |
Locali destinati ad uso abitazione |
€. 1,24 |
|
CLASSE II |
Locali destinati ad uso commerciali - negozi - magazzini - depositi - barbieri - ecc. |
€. 1,65 |
|
CLASSE III |
Locali destinati ad di pubblici uffici - Studi professionali - Istituti di credito e di assicurazione. |
€. 2,06 |
Art.10
Esenzioni
1. Sono esenti dalla tassa:
- Le Chiese aperte al Culto;
- Gli istituti di assistenza e beneficenza;
- Gli istituti di istruzione pubblica;
- Gli edifici destinati alle Forze dell’Ordine;
- Gli Enti morali esistenti nel nostro territorio, a condizione che il Comune possa utilizzare i locali per le pubbliche assemblee, gratuitamente ( deliberazione di C.C. n.50 del 23.06.2005).
Art.11
Riduzioni
1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto notata nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante. 30%;
b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 30%;
c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30%;
d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune 30%;
e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 67, punto 2 del D.L. n. 507/1993: 20%;
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
Art.12
Tassa giornaliera di smaltimento
Art.13
Denunce
a) l’indicazione del codice fiscale;
b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione la sede, e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) l’ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinati;
e) la data di inizio della condizione o occupazione dei locali e delle aree;
f) la provenienza;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
Art.14
Decorrenza della tassa
Art.15
Mezzi di Controllo
Art.16
Sanzioni
Art.17
Accertamento, riscossione e contenzioso
Art. 18
Entrata in vigore
1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l’eccezione di quelle previste in attuazione degli art. 59, comma 2, secondo periodo, 63 commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3,4,5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.
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