REGOLAMENTO
TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 14/07/2008)
TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI
Art.1
Il presente regolamento disciplina le fasi che devono improntare l'azione
amministrativa dell'assegnazione della onomastica stradale e della numerazione
civica nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità.
Art.2
Nel presente regolamento si intendono recepite le modificazioni rese
obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano
la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.
Art.3
- Toponomastica = Studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro
origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- Onomastica = Studio scientifico dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.
TITOLO 2 - TOPONOMASTICA
Art.4
E' compito dell'ufficiale d'anagrafe, su segnalazione dell'ufficio urbanistica,
studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento
dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1- del
D.P.R. 30 maggio 1989, n.223.
I procedimenti concernenti la denominazione stradale o cambiamento di essa sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del regolamento.
Il Consiglio Comunale può proporre alla Giunta nuove denominazioni o cambiamento delle stesse.
Art.5
L'onomastica stradale, deve tutelare la storia toponomastica del Comune di Alia,
curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile,
antica e moderna del suo territorio.
Art.6
Criteri formatori per la denominazione di aree di circolazione sono:
a. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici;
b. I nuovi nomi siano strettamente legati alla cultura locale ed al suo territorio o di tale rilevanza Nazionale per cui la scelta della denominazione sia indicata dall'interesse della comunità;
c.L'intitolazione a persone defunte da meno di dieci anni è da considerarsi eccezionale fatte salve le disposizioni delle norme di legge che disciplinano specificatamente la fattispecie, L. n. 1188 del 23 giugno 1927 e successive modifiche ed integrazioni.
d. Non sia data denominazione ad aree di circolazione diverse (via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini).
Art.7
L'Ufficio Urbanistica del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe
indicanti le denominazioni delle aree;
Art.8
Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni
di quelle a muro devono essere di cm.40 x cm. 30 (h), quelle a bandiera su
paline di cm.80 x cm. 20 (h);
Art.9
Diritto di iniziativa
Le richieste intitolazione delle aree di circolazione o cambiamento di esse possono essere avanzate anche da consiglieri Comunali, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Comitati e gruppi di almeno 50 persone:
Le richieste devono essere integrate da una relazione che spieghi i motivi della scelta e illustrino gli elementi che avvalorino l'istanza. Le richieste, verranno raccolte presso l'ufficio anagrafe del Comune, costituiscono istanza all'Amministrazione e danno luogo a procedimento per il loro esame;
Art.10
Dedicazioni di monumenti, strutture, edifici e impianti pubblici.
I principi stabiliti dagli artt.4,5,6,- comma 1,2,3, e dall'7 si estendono, in quanto applicabili a tutte le dedicazioni, cui proceda l'Amministrazione Comunale, di monumenti, lapidi o altri ricordi posti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di impianti sportivi, giardini pubblici, sale di edifici comunali che assolvano a funzioni di rappresentanza o fungano da luogo di riunione, siano destinate ad ospitare mostre, esposizioni e manifestazioni culturali.
Art.11
La modifica della toponomastica esistente è da considerarsi procedura
eccezionale, al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti
agli abitanti ed alle attività ivi insediate, e comunque sempre nel rispetto di
quanto previsto in materia dal D.P.R. 105-23 n. 1158 e dalla legge n. 18188.
Fatto salvo il disposto delle norme di legge, la modifica deve rispondere a un
interesse pubblico preciso e grave debitamente motivato.
Art. 12
In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa
viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.
Art.13
Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni
intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima
di mt. 2.00 dal suolo.
TITOLO 3 - NUMERAZIONE CIVICA
Art.14
La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive
ISTAT:
a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica , con i numeri in successione naturale.
I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;
b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili..) la numerazione è progressiva inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
c) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2.00 dal suolo, salvo i casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli recinzioni e simili.
Art. 15
La targhetta del numero civico esterno deve rispettare i principi di uniformità
con le seguenti caratteristiche geometriche e tipologiche:
- Mattonella in marmo biancocarrara (indicazioni di massima da concordare con l'U.T.C.) di forma rettangolare cm. 18 x cm. 13 (h), con fondo bianco e scritta in nero;
- Nel centro storico la targhetta del numero civico riporta solo il numero;
- Nelle zone, al di fuori del centro, la targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma a destra
il nome del Comune, in basso sotto il numero il nome della via e della piazza.
Per evitare la scomparsa dei toponimi sulla targhetta posta nelle aree extraurbane dopo l'indicazione via viene riportato il toponimo.
I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre, a proprie spese il numero interno comunicato dall'ufficio.
Art.16
Il costo della targhetta per il numero civico esterno è a carico del cittadino.
La fornitura e posa in opera del n. civico dell'interno è interamente a carico del proprietario dell'immobile.
Qualora il proprietario non provveda nei modi indicati al precedente comma provvede direttamente il Comune addebitando un costo all'inadempiente.
Art.17
L'indicazione del numero civico e della numerazione interna deve essere
richiesta secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, prima
della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del
proprietario o/e costruttore. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria
scala 1:500 con la fotocopia della pianta e la ricevuta del versamento del costo
per l'applicazione della targhetta del numero civico nel caso in cui la
fornitura e posa in opera sia effettuata dal Comune e per conto
dell'interessato.
In particolare:
1. Gli obblighi di apposizione del numero civico sia interni che esterni devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al punto due il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata in carta libera previo versamento dei diritti di segreteria da quantificare.
5. Nell'ipotesi in cui si debbono aprire nuovi ingressi non dovrà essere interrotta la progressione numerica, ma verrà assegnata il numero con la dicitura A,B,C, ecc..
Art. 18
L'Ufficiale di anagrafe in accordo con l'ufficio urbanistica assegna il numero
civico e lo comunica all'interessato.
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.19
Le spese per l'onomastica e la numerazione civica sono a carico del Comune.
Il Comune a norma dell'art.10 Legge 1228/1954 si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica e dell'eventuale messa in opera.
L'Amministrazione sostiene gli oneri che derivano, ai soggetti individuati
nell'art. 11 in conseguenza della variazione della toponomastica, lo stesso
avverrà anche in caso di variazione disposta d'ufficio della numerazione
civica.
Art.20
E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste
le targhe dell'onomastica e della numerazione civica e di averne la massima
cura.
Art.21
Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo
illeggibile le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con
una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.
Art.22
E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore
del danno.
Art.23
La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito
necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile
(comma 2 dell'art.43 del D.P.R. 223/89).
Art.24
Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione
civica in stretta consonanza con le direttive
dell'ISTAT.