
L’I.C.I. nel Comune di A l i a
Note informative per l’anno 2007:
Le aliquote I.C.I. determinate (delibera di C.C. n. 22/2007)
b) Altri fabbricati: 5 x mille;
c) Terreni agricoli: 5 x mille;
d) Aree edificabili: 5 x mille;
Calcolo dell’imposta
Fabbricati:
a) Rendita catastale da rivalutare del 5%;
b) Coefficienti:
1) 100 per i fabbricati di categoria A – B e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
2) 50 per i fabbricati di categoria A/10 e D;
3) 34 per i fabbricati di categoria C/1;
Esempio del calcolo dell’imposta relativa ad un immobile di categoria A/3 adibito ad abitazione principale con rendita catastale di €. 485,50:
R.C. €. 485,50 x 1,05 x coeff. 100 : 1.000 x 4,5 = €. 229,40
€. 229,40 - €. 103,29 (detrazione abitazione principale) = €. 126,11
Il contribuente dovrà versare quale imposta ICI per l’immobile cat. A/3 l’importo di €. 126,11.
Terreni agricoli:
a) Rendita domenicale da rivalutare del 25%;
b) Coefficiente 75
Esempio di calcolo dell’imposta relativa ad un terreno agricolo con un reddito domenicale di €. 75,90:
R.D. €. 75,90 x 25% x 75 : 1.000 x 5 = €. 35,58
Il contribuente dovrà versare quale imposta ICI per il terreno agricolo l’importo di €. 35,58.
Unità immobiliari equiparate alla abitazione principale
Con regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 42/2003 sono state equiparate ad abitazione principale:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo Case Popolari ( I.A.C.P.);
c) Le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art. 817 del Codice Civile e ciò indipendentemente al loro numero e della loro tipologia. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell’abitazione principale e delle pertinenze così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente;
d) L’unita immobiliare, indicata dal contribuente quale abitazione principale, a condizione che non risulti locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti risultanti iscritti all’A.I.R.E. ( Anagrafe Italiani Residenti Estero) e comunque non residenti nel territorio dello Stato;
e) L’unità immobiliare concessa in uso gratuito e utilizzata come residenza anagrafica:
1) dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
2) dal coniuge, anche separato o divorziato;
3) dagli affini entro il secondo grado;
purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale.
f) Tale equiparazione è estesa anche alla concessione di quote di proprietà o di altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. La predetta agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell’alloggio e del grado di parentela dell’occupante.
Pagamento dell’imposta
Scadenze:
I versamenti possono dovranno essere eseguiti in n. 2 rate pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazione dei 12 mesi dell’anno 2005:
a) la prima rata ( acconto ): entro il 30 giugno 2007;
b) la seconda rata ( saldo ): entro il 20 dicembre 2007;
E’ possibile, per chi lo preferisce, a giugno 2007, versare l’imposta dovuta per tutto l’anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno 2007.
Modalità di versamento
Il versamento dovrà essere effettuato su c.c.p. n. 674903 intestato a MONTEPASCHI SE.RI.T - PALERMO, curando altresì di segnare correttamente:
- Nome e cognome del contribuente;
- Comune di domicilio fiscale
- Via e numero civico;
- Comune di ubicazione degli immobili;
- Codice fiscale del contribuente;
- Import riferiti agli immobili ( terreni, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati)
- Numero dei fabbricati
- L’anno di imposta ( 2005);
- Il versamento in acconto o a saldo;
Il pagamento dell’imposta dovuta, per l’anno 2005, può essere effettuato presso qualunque Ufficio Postale utilizzando esclusivamente l’apposito bollettino di c.c.p. che ad ogni contribuente, la Montepaschi SE.RI.T ha già inviato.
I contribuenti i quali, per cause imprevedibili, non avranno avuto recapitato il bollettino potranno rivolgersi e ritirare direttamente presso l’Ufficio I.C.I o presso qualunque Ufficio Postale il su menzionato bollettino.
Dichiarazione I.C.I. per l’anno 2006
La dichiarazione I.C.I. per l’anno 2006 va presentata entro il 31 Luglio 2007 sugli appositi modelli predisposti dal Ministero delle Finanze.
Informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti i cittadini possono rivolgersi presso l’Ufficio Tributi nei seguenti giorni
Martedì - Giovedì e Venerdì : dalle ore 09:00 alle ore 13:00
Lunedì e Mercoledì: dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Funzionari Responsabili
Indirizzo posta elettronica:
Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili
La recente deliberazione del Consiglio
Comunale n. 42 del 24.03.2003 ha modificato il Regolamento in materia di I.C.I.
(Imposta Comunale sugli Immobili).
Regolamento Comunale I.C.I
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Dichiarazione di concessione in uso
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